L'ordinanza della Cassazione n. 2558/2026 chiarisce che la decadenza dalle agevolazioni contributive nell'apprendistato si verifica solo in presenza di inadempimenti formativi di obiettiva rilevanza. Non basta cioè la mancata partecipazione a singoli corsi esterni per far scattare la decadenza ma è necessaria una valutazione concreta e complessiva dell'intero percorso formativo dell'apprendista, valutazione che deve includere la formazione interna e quella sulla sicurezza sul lavoro.
In sintesi, la Cassazione ribadisce che la perdita dei benefici non può essere automatica per una singola mancanza, ma richiede un'analisi approfondita sull'effettiva incidenza dell'inadempimento sulla finalità formativa complessiva, principio questo applicabile anche per la normativa attuale (D.Lgs. 81/2015).

